Statuto nazionale

STATUTO Assemblea Straordinaria 12.10.20

Art. 1. – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. – E’ istituita l’Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica (AIPIN),  socio fondatore e membro dell’E.F.I.B. (Federazione Europea di Ingegneria Naturalistica) con sede a Firenze e Sezioni nelle Regioni e nelle Provincie Autonome. L’Associazione può utilizzare pertanto, ai soli fini della comunicazione, il termine AIPIN-E.F.I.B..

1.2. – Il termine Ingegneria Naturalistica viene inteso come l’equivalente del tedesco “Ingenieurbiologie” e dell’inglese “SWB -Soil and Water Bioengineering” Per Ingegneria Naturalistica si intende la disciplina tecnico-naturalistica che utilizza le piante vive autoctone, o parti di esse, come materiale da costruzione, da sole o in abbinamento a materiali inerti tradizionali e non, per la riqualificazione di ecosistemi degradati per cause naturali o antropiche, favorendo la dinamica dei processi naturali (vegetazionali e/o morfologici)  per la conservazione e l’aumento della biodiversità. La ingegneria naturalistica  che ricade  nella ampia categoria delle  NBS (Nature Based Solutions).permette inoltre l’implementazione dei servizi ecosistemici e il rafforzamento del capitale naturale.

Vengono riconosciute le seguenti finalità dell’Ingegneria Naturalistica:

– Tecnico-funzionali (antierosive, stabilizzanti, di consolidamento);

– Naturalistiche di ricostruzione di ecosistemi paranaturali;

– Paesaggistiche di ricucitura al paesaggio naturale circostante;

– Socioeconomiche per uno sviluppo ecocompatibile e per l’aumento dell’occupazione.

  L’Ingegneria Naturalistica si occupa anche di:

 –  deframmentazione di habitat faunistici mediante impiego di materiali, anche solo inerti e  infrastrutture ed altri provvedimenti volti a fornire condizioni favorevoli alla vita di specie animali;

–  tecniche di rinaturalizzazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o comunità vegetali e/o animali;

 Le tecniche di Ingegneria Naturalistica si applicano principalmente nei settori:

 – della difesa del suolo suolo (sistemazioni idraulico forestali, sistemazione idrogeologica dei bacini, sistemazione dei versanti in erosione e in frana superficiale, sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua naturali e dei canali di bonifica, rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e delle aree umide, sistemazioni delle coste e dei fondali)

– della rivegetazione e consolidamento di scarpate in ambito di  infrastrutture (strade, ferrovie, metanodotti, elettrodotti, cave, discariche);

– delle coperture a verde pensile, degli ecosistemi filtro e  depurazioni naturali in genere, e dei settori precedenti anche in ambiti urbani ed industriali.

1.3. – Vengono  impiegati i termini: “Ingegneria” in quanto si utilizzano dati tecnici e scientifici a fini costruttivi, di consolidamento, stabilizzazione ed antierosivi; sfruttando le proprietà biotecniche della vegetazione come materiale da costruzione; “Naturalistica” in quanto tali funzioni sono legate ad organismi viventi, in prevalenza piante di specie autoctone, con finalità di ricostruzione di ecosistemi tendenti al naturale ed all’aumento della biodiversità.

1.4. – L’appartenenza all’AIPIN. non dà diritto al titolo di ingegnere o di Dr. Agronomo e Dr. Forestale. Per la loro qualifica professionale i soci fanno riferimento ai rispettivi Ordini e/o Collegi e/o Associazioni professionali di appartenenza.

1.5. – L’Ingegneria Naturalistica è una disciplina trasversale che utilizza dati e conoscenze di vari settori scientifici e professionali.

1.6. – I professionisti soci esperti AIPIN non possono esercitare attività riservate agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Ingegneri, dei Geologi, degli Architetti e ulteriori albi abilitanti alla progettazione salvo che siano iscritti ad uno dei relativi Ordini o Albi.

Art. 2. – FINALITA’

L’Associazione ha come obiettivi:

–  raggruppare quanti siano interessati e/o attivi professionalmente nel campo dell’Ingegneria Naturalistica;

– promuovere e divulgare l’Ingegneria Naturalistica mediante congressi, escursioni tecniche, corsi di formazione e di aggiornamento anche rivolti alla scuola, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni altra attività inerente all’Ingegneria Naturalistica;

–  crearsi controparte agli Enti pubblici interessati per la formulazione di leggi, direttive tecniche e capitolati inerenti la materia;

–   proporsi quale collegamento tra Enti, Imprese e Professionisti; fare parte, tramite i suoi soci, di comitati tecnici e di consulenza di Enti pubblici e privati;

– mantenere i contatti con la  Federazione Europea per l’Ingegneria Naturalistica (EFIB) e le associazioni che ne fanno parte e che si occupano di Ingegneria Naturalistica;

– cercare attivamente contatti  con altre associazioni, società, organizzazioni, istituti universitari, enti e persone che si occupano di ambiente a livello nazionale e internazionale;

–  perseguire esclusivamente finalità di utilità collettiva, apartitica e senza fini di lucro;

–  utilizzare i mezzi economici dell’Associazione esclusivamente per le attività consentite dallo Statuto e dal Regolamento di applicazione.

Art. 3. – SOCI

 3.1. –   Fanno parte della Associazione, purché condividano il presente Statuto:

  1. a) soci aderenti;
  2. b) soci effettivi;
  3. c) soci enti.

3.2. – Possono essere soci aderenti coloro che dimostrino interesse all’Ingegneria Naturalistica.

3.3. –  I soci effettivi si distinguono in: ordinari, corrispondenti, e onorari.

3.4. –  Possono essere soci effettivi ordinari coloro che con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività professionale e tecnico-scientifica abbiano dimostrato competenza nell’Ingegneria Naturalistica, o abbiano contribuito agli studi e al progresso ed alla divulgazione delle tecniche di Ingegneria Naturalistica. I titoli valutabili per l’ammissione alla categoria di socio effettivo sono fissati dal Regolamento.

3.5. – Possono essere soci effettivi corrispondenti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e siano stranieri, o italiani residenti all’estero.

3.6. – Possono essere soci effettivi onorari coloro che, cittadini italiani o italiani residenti all’estero o stranieri, abbiano contribuito al perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione o abbiano acquisito motivati meriti nei confronti della stessa.

3.7. – Le pubbliche amministrazioni, le Associazioni ed organismi culturali e professionali, gli enti, le società e tutti gli altri organismi, anche privati, che svolgono attività nel campo dell’Ingegneria Naturalistica o nei campi affini possono essere soci enti.

3.8. – L’ammissione  all’Associazione avviene dietro presentazione di una domanda scritta e motivata e di un curriculum,  su presentazione di almeno due soci effettivi.

3.9. – L’ammissione dei soci aderenti è deliberata dalle Sezioni e convalidata dal Consiglio Direttivo Nazionale. L’ammissione dei soci aderenti residenti in un ambito territoriale la cui Sezione non sia stata ancora costituita è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.10.- I soci effettivi ordinari sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione, su richiesta dell’interessato e su proposta delle Sezioni se costituite.

3.11. –  I soci effettivi corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.12. – I soci effettivi onorari sono nominati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale

3.13. – L’ammissione dei soci enti è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, direttamente o su segnalazione delle Sezioni.

3.14. – Le decisioni motivate del Consiglio Direttivo sulle ammissioni e nomine di cui ai precedenti commi sono insindacabili e contro di esse non è ammesso appello.

3.15. – Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione, avere accesso al sito dell’AIPIN, nonchè a partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dall’Associazione e dalle istituzioni ed associazioni alle quali la stessa aderisce.

3.16. –  Si cessa dalla qualità di socio: a) per dimissioni;

  1. b) per morosità;
  2. c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, direttamente o su proposta delle Sezioni, in caso di violazione delle norme dello Statuto; per infrazione al codice deontologico, ed altri casi di particolare gravità disciplinati dal Regolamento. La delibera di esclusione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale.

Art. 4. – ORGANI

4.1. –    Sono organi dell’Associazione:

–    l’Assemblea Generale;

– il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.);

–    il Presidente;

–   il Vicepresidente;

–    la Giunta Esecutiva;

–    il Collegio dei Revisori dei Conti;

–    il Collegio dei Probiviri;

–    le Aree Tecniche.

4.2. – Le cariche di componente del Consiglio Direttivo Nazionale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

Art. 5.- ASSEMBLEA GENERALE

5.1. – E’ il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed  è costituita da tutti i soci dell’Associazione in regola con le quote associative. Essa deve riunirsi in via ordinaria una volta all’anno e, in via  straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte  di almeno un terzo (1/3) dei soci, ovvero di Sezioni rappresentanti almeno un quarto (1/4) di tutti i soci dell’Associazione.

5.2. – L’Assemblea Generale annuale esamina l’attività svolta dall’Associazione nell’annata precedente,  traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima per l’attività dell’Associazione; approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento, la relazione generale e i bilanci consuntivi e preventivi; decide sui problemi patrimoniali; stabilisce la sede dell’Assemblea annuale successiva; elegge e revoca il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, nomina tra i soci AIPIN i membri dei Coordinamenti delle Aree Tecniche; nomina i soci onorari.

5.3. – E’ facoltà dell’Assemblea delegare al Consiglio Direttivo Nazionale la predisposizione di elenchi di soci esperti, nel rispetto delle competenze professionali di ciascuno di essi, secondo norme previste dal Regolamento; nonchè la predisposizione di specifici elenchi di soci enti particolarmente qualificati nella esecuzione di lavori di Ingegneria Naturalistica e nella produzione di materiale vivaistico e nella commercializzazione di prodotti da impiegare in opere di Ingegneria Naturalistica.

5.4. – Alle deliberazioni sulle direttive generali e sul programma, sui bilanci e sulla relazione morale deve procedersi nella tornata ordinaria.

5.5. –  L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora nonché l’indicazione del giorno della seconda convocazione è diramato dal Presidente, a mezzo di lettera semplice o mail da spedirsi con invio elettronico, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza all’indirizzo email del socio,

5.6. – L’Assemblea è valida quando sia  presente la maggioranza  dei soci. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all’ora stabilita, l’Assemblea si riunisce validamente dopo trascorsa un’ora, qualunque sia il numero dei presenti.

5.7. – Le deliberazioni  sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti.

5.8. – Alle deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, sul Regolamento e sue modifiche, sullo scioglimento dell’Associazione o di una delle sue Sezioni, deve procedersi in apposita Assemblea straordinaria.

5.9. – Per la  deliberazione per lo scioglimento dell’Associazione è necessario in ogni caso il voto di almeno tre quarti (3/4) dei soci; la relativa delibera è adottata a maggioranza di due terzi (2/3) dei votanti.

5.10. – Le delibere sulle modifiche dello Statuto sono adottate a maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti presenti in Assemblea.

5.11. – La proposta di scioglimento di una delle Sezioni dell’Associazione può essere deliberata solo su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale; è necessario in ogni caso il voto di almeno la metà dei soci e la maggioranza della metà più uno dei votanti.

5.12. – A tutti i soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio; ma ciascun socio non può ricevere più di tre (3) deleghe.

5.13. – L’Assemblea è presieduta da un Presidente assistito da un Segretario nominati dall’Assemblea stessa.

5.14. – Della riunione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

5.15. – All’Assemblea è possibile l’ammissione di ospiti previa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6. – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E GIUNTA ESECUTIVA

6.1. – Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da quindici (15) membri dei quali:

–    almeno undici (11) soci effettivi;

–    non più di due (2) soci aderenti se candidati;

–    due (2) soci enti, di cui non più di uno scelto tra gli enti privati se candidati.

6.2. – I soci effettivi ed aderenti chiamati a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale fanno riferimento ai rispettivi Ordini e/o Collegi e/o Associazioni professionali e alla rappresentanza delle Sezioni. Per garantire tale tipo di rappresentanza vengono eletti direttamente i primi 10 (dieci) candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, con un massimo di cinque (5) aventi la stessa qualifica  mentre i rimanenti 5 verranno eletti in modo da:

1) avere qualifiche professionali diverse, con un massimo di tre (3) aventi la stessa qualifica,

2) avere la presenza nel direttivo di almeno 2 (due) donne se candidate;

3) siano rappresentate quante più sezioni possibili.

A parità di voti avrà la preferenza il socio con maggior anzianità di iscrizione.

6.3. – Il Consiglio Direttivo Nazionale é eletto dai soci in regola con le quote di iscrizione a tutto l’anno precedente, purché non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte degli organi sociali in occasione dell’Assemblea ordinaria, con voto segreto e secondo modalità stabilite dal Regolamento, dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Presidenti delle Sezioni e i responsabili dei Gruppi Promotori partecipano come componenti titolati ma senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

6.4. – Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di regola una volta ogni quadrimestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. La convocazione straordinaria può essere chiesta dalla maggioranza semplice dei Consiglieri con lettera semplice o mail, almeno sette (7) giorni prima della data di convocazione, specificando l’ordine del giorno.

6.5. – Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le assenze giustificate, sino ad un massimo di un quarto (1/4) dei componenti arrotondato per difetto, costituiscono riduzione del numero legale. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio considererà tenuto nel luogo dove si trova chi presiede.

6.6. – Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.7. – Il Consiglio elegge il Presidente e tre Vicepresidenti dell’Associazione e due membri di cui uno fra i rappresentanti delle Sezioni e uno con funzione di Tesoriere, che, assieme al Presidente ed ai Vicepresidenti, formano la Giunta Esecutiva.

6.8. – Il Presidente ed i Vicepresidenti sono scelti tra i soci esperti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di anticipata cessazione della carica di uno o più tra Presidente e Vicepresidenti, e nell’impossibilità di scorrimento della graduatoria dei consiglieri CDN in carica lo stesso CDN provvederà alla loro sostituzione per cooptazione anche di non Consiglieri CD,N ma comunque soci esperti; tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria dei soci successiva alla cooptazione stessa.

6.9. – Tutte le cariche dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono gratuite. Possono essere rimborsate le spese connesse con l’attività sociale.

6.10. – Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale predisporre il programma e la relazione generale annuale dell’attività dell’Associazione, fissare, in particolare, l’indirizzo tematico dell’attività culturale dell’Associazione, coordinando a tal fine gli studi e l’azione delle Sezioni; deliberare, anche su proposta delle Sezioni, su particolari questioni interessanti problemi nazionali, regionali, interregionali e locali in genere, tenendo conto delle deliberazioni e dei voti delle Sezioni e demandando a queste l’esecuzione delle deliberazioni adottate; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; convocare l’Assemblea Generale; nominare i soci effettivi; proporre all’Assemblea la nomina dei soci effettivi onorari; deliberare sull’ammissione dei soci di altre categorie; deliberare sulla esclusione dei soci e proporre all’Assemblea lo scioglimento delle Sezioni; predisporre la istituzione e il funzionamento delle Aree Tecniche e verificarne l’attività; nominare e revocare il personale; accettare i lasciti e le donazioni; autorizzare le liti attive e passive dell’Associazione; deliberare i regolamenti oltre alle istruzioni per il funzionamento dell’Associazione; deliberare sulle spese di carattere straordinario e adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione, anche delegando alla Giunta Esecutiva le deliberazioni su determinati oggetti.

6.11. – I posti di Consigliere, che si rendono eventualmente vacanti, per qualsiasi causa,  prima della scadenza del triennio, sono coperti dai soci che nell’elezione hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. I nuovi Consiglieri durano in carica sino al termine del triennio. In caso di anticipata cessazione della carica di uno o più componenti il consiglio direttivo, e nell’impossibilità di scorrimento della graduatoria i consiglieri in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione; tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria dei soci successiva alla cooptazione stessa.

6.12. – La Giunta Esecutiva provvede all’ordinaria attività dell’Associazione, secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio e adotta, in caso di urgenza, su invito del Presidente tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce nella prima riunione del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre delegare alla Giunta le deliberazioni su determinati oggetti.

Art. 7. – PRESIDENTE 

7.1. – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei rapporti interni ed esterni.

7.2. – Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e la Giunta Esecutiva, firma gli atti sociali, risponde dell’operato della Associazione e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari.

7.3. – Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria mediante avviso scritto al domicilio dei soci, nei casi previsti dallo Statuto e dalle norme del Regolamento.

7.4. – In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.

7.5. – Al Vicepresidente possono essere delegate dal Presidente funzioni di sua competenza, nonché delegate dalla Giunta Esecutiva specifiche funzioni con l’obbligo di ratifica da parte del CDN alla prima riunione successiva all’affidamento della delega. In caso di assenza, di impedimento o di delega, il Vicepresidente esercita tutte le funzioni svolte dal presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8. – PRESIDENTI ONORARI

8.1. –  I soci Presidenti onorari sono nominati dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale sino a un massimo di tre.

8.2 – Possono diventare Presidenti onorari coloro i quali abbiano ricoperto l’incarico di Presidente Nazionale o Sezionale per almeno un mandato.

8.3 – I soci Presidenti onorari possono partecipare alle riunioni del Consigli Direttivo Nazionale con diritto di voto.

8.4 – I soci Presidenti onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale

ART. 9 – SEGRETARIO

9.1. – Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, a meno che non sia anche Consigliere.

9.2. – Il Segretario se componente del Consiglio Direttivo Nazionale non può essere eletto nella Giunta Esecutiva. Partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

9.3. – Il Segretario può farsi supportare di collaboratori restandone responsabili e costituendo quindi una “Struttura di Segreteria”; è inoltre responsabile:

 dell’organizzazione sociale;

 della redazione delle delibere del Presidente, del Consiglio Direttivo Nazionale, della Giunta Esecutiva e di quelle da proporre all’ Assemblea, nonché delle bozze degli atti sociali;

 della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva;

 della stesura delle convocazioni delle riunioni;

 della tenuta del registro dei soci e degli altri libri sociali non contabili;

 della corrispondenza;

 della gestione del sito ufficiale web e dei gruppi ufficiali social.

Art. 10. – TESORIERE

10.1. – Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’ Associazione e ne tiene il bilancio; firma, congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato, gli atti finanziari; si incarica delle riscossioni e delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione della proprietà dell’ Associazione ed alle spese, da effettuare su mandato del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

10.2. – Il Tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo e li sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti; presenta i bilanci vistati dal Collegio dei Revisori all’Assemblea ordinaria, accompagnandoli con una relazione.

Art. 11. – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

11.1. – I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza di voti, espressi a scrutinio segreto, ogni tre anni, dall’Assemblea Generale, in numero di tre (3) effettivi, di cui uno  in rappresentanza dei soci enti e due scelti uno tra i soci effettivi ed uno tra i soci aderenti; e di tre (3) supplenti scelti uno fra i soci effettivi, uno fra i soci aderenti ed uno tra i soci enti.

11.2. – In caso di morte, di dimissioni e di decadenza di uno o più revisori, subentrano i supplenti delle rispettive categorie; se con i supplenti non si integra il numero prescritto degli effettivi, si procede a coprire i posti mancanti con soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

11.3. – Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci dell’Associazione e ne attesta, vistandoli, la regolarità; può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed esprime parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell’Associazione.

11.4. – In caso di riscontrate e documentate irregolarità nell’amministrazione dell’Associazione ha il potere di convocare l’Assemblea Generale Straordinaria. La deliberazione di convocazione dell’Assemblea deve essere assunta all’unanimità dei componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti.

 Art. 12. – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

12.1. – Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all’Associazione e tra questa ed i soci.

12.2. – I Probiviri sono eletti a maggioranza di voti, espressi a scrutinio segreto, ogni tre anni, dall’Assemblea Generale, in numero di tre (3), scelti tra i soci effettivi dell’Associazione. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più Probiviri, si procede a coprirne i posti mancanti con i soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

12.3. – Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

12.4. – I soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano all’accettazione della clausola compromissoria di cui al precedente comma.

Art. 13. – ATTESTAZIONI e LOGO

13.1, – Ai sensi dell’art. 4 e dall’art.7 della L. 4/2013, l’AIPIN rilascia ai propri iscritti soci esperti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del suo legale rappresentante, un’attestazione relativa:

– alla regolare iscrizione del professionista/ ditta all’associazione;

– ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

– agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci esperti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

– alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello “sportello di riferimento per il cittadino consumatore” (art. 2, comma 4 e art.  15 del presente statuto).

Tale attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa. Il socio esperto non è abilitato alla firma dei progetti di Ingegneria Naturalistica, salvo essere iscritto  ad Ordine professionale abilitante. Ai professionisti Soci esperti AIPIN non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale (art. 2, comma 6). Il professionista socio esperto AIPIN, che svolge attività in qualità di Esperto di Ingegneria Naturalistica, contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento agli estremi della L. 4/2013 (art. 1, comma 3) ed ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione (art. 8, comma 2).  L’AIPIN autorizza il socio esperto ad esporre il logo dell’AIPIN quale marchio e attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, fatta salva l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.4, comma 1 L. 4/2013.

13.2. – l’AIPIN rilascia ai propri iscritti ditte qualificate, nella persona di un tecnico professionista, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del suo legale rappresentante, un’attestazione relativa:

– alla regolare iscrizione della ditta all’associazione;

– ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

– agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci ditte qualificate, sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

Tale attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa. L’AIPIN autorizza il socio ditta qualificata ad esporre il logo dell’AIPIN quale marchio e attestato di qualità dei propri servizi, fatta salva l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

13.3. Concessione patrocinio e uso del logo a iniziative di carattere nazionale e/o l’uso del logo su vari canali di comunicazione (chat, facebook, instagram, webinar, FAD, ecc). La richiesta di patrocinio per iniziative di carattere nazionale e/o l’utilizzo del logo va inoltrata, in tempi utili a ottenere l’approvazione, al Consiglio Direttivo Nazionale AIPIN per tramite del Presidente, il quale relaziona ai componenti della Giunta Esecutiva la richiesta e sull’opportunità di concedere o negare il patrocinio. I consiglieri della Giunta, interpellati dal Presidente, decidono sulla concessione del patrocinio ed il Presidente ne dà comunicazione formale al richiedente ed ai consiglieri del CDN. Il materiale informativo di qualunque genere dell’iniziativa patrocinata dovrà riportare chiaramente il logo dell’AIPIN. Qualora per partecipare all’iniziativa da patrocinare sia previsto il pagamento di una quota d’iscrizione (Corsi, convegni, seminari, escursioni ecc.) deve essere previsto da parte degli organizzatori uno sconto per i soci AIPIN e di riservare un numero di iscrizioni per i soci AIPIN.

Art. 14. – FORME AGGREGATIVE

14.1. – L’AIPIN, mantenendo la sua autonomia, può riunirsi in forme aggregative con altre associazioni professionali di cui all’art. 2 della L. 4/2013, a cui può dare mandato per il controllo del proprio operato ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dall’ associazione stessa.

Art. 15. – SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER IL CITTADINO CONSUMATORE

15.1. – Fatta salva la responsabilità civile del singolo professionista ai sensi dell’Art. 2, comma 4 della   L. 4/13,  viene istituito lo “Sportello di riferimento per il cittadino consumatore” (di seguito denominato Sportello) quale forma di garanzia a tutela dell’utente, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che l’AIPIN richiede agli iscritti. Lo Sportello è composto dai seguenti membri: Presidente, Segretario, un membro del collegio dei  Probiviri, un socio esperto, un membro esterno esperto di Leggi e Normative sulla tutela del consumatore messo a disposizione dalla forma aggregativa a cui è dato mandato di controllo come previsto dall’ Art. X del presente Statuto.

Art. 16. – FORMAZIONE PERMANENTE

16.1. – Ai sensi dell’Art. 2, comma 3 della L. 4/13, l’AIPIN promuove la formazione permanente dei propri iscritti attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, cantieri scuola, visite guidate, convegni ed altre iniziative nazionali e regionali promosse dalle sezioni. Le attività di formazione sono coordinate e promosse dall’Area Formazione di cui agli Artt. 13 e 14 del presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 17. – AREE TECNICHE   

17.1. – L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale istituisce, scioglie ed integra le strutture operative denominate Aree Tecniche sulle tematiche dell’Ingegneria Naturalistica e della deontologia.

17.2. – Possono partecipare alle attività delle Aree Tecniche tutti i soci AIPIN su semplice richiesta degli interessati.

17.3. – Ogni Area Tecnica è dotata di un Coordinamento formato dalla Giunta esecutiva dell’AIPIN e da massimo sei (6) soci nominati dall’Assemblea generale scelti tra i soci AIPIN. Il Coordinamento dura in carica tre (3) anni, viene rinnovato assieme al CDN e i suoi componenti sono rinominabili.

17.4. – Ogni Area Tecnica sceglie al suo interno un Coordinatore ed un Segretario. I Coordinamenti delle Aree Tecniche predispongono il programma annuale di attività e relativo capitolo di spesa  che vengono ratificati dal CDN.

Art. 18. – AREA TECNICO – SCIENTIFICA

18.1. – E’ istituita   l’Area Tecnico – scientifica (ATS), ai sensi dell’Art. 2 comma 2 della L. 4/13 con sede presso l’AIPIN 18.2. – Il Coordinamento della ATS è formato dalla Giunta esecutiva dell’AIPIN e da massimo sei (6) soci nominati dall’Assemblea generale di cui almeno 3 scelti tra gli iscritti dell’elenco soci esperti di ingegneria naturalistica dell’AIPIN. Il Coordinamento ATS dura in carica tre (3) anni, viene rinnovato assieme al CDN e i suoi componenti sono rinominabili.

18.3. –  Il Coordinamento ATS nomina al suo interno un Coordinatore e un Segretario alla prima riunione di insediamento.

18.4. – Il Coordinamento della ATS predispone il programma annuale di attività tecnico – scientifica, con prevalente impostazione applicativa nel campo dell’ingegneria naturalistica dell’AIPIN, stabilisce i contenuti dei programmi di ricerca, redazione di manuali, linee guida, prezziari e altri documenti tecnici, valuta assieme alle Sezioni Regionali,  Interregionali,  Provinciali e ai gruppi promotori l’accettazione di proposte di Enti e Privati in merito a collaborazioni e partecipazione dell’AIPIN a contratti di ricerca tecnico – scientifica. La ATS ha un proprio capitolo di spesa nell’ambito del bilancio annuale dell’AIPIN.

18.5. – Il  Coordinatore convoca e presiede il Coordinamento, firma gli atti della ATS e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo Nazionale che ne ratifica i programmi annuali di attività.

18.6. – La ATS può dotarsi di un proprio logo.

Art. 19. – AREA FORMAZIONE

19.1. – E’ istituita l’Area Formazione  (AF) con sede presso l’AIPIN.

19.2. – Il Coordinamento della AF è formato dalla Giunta esecutiva dell’AIPIN e da massimo sei (6) soci nominati dall’Assemblea generale di cui almeno 3 scelti tra gli iscritti dell’elenco soci esperti docenti di ingegneria naturalistica dell’AIPIN. Il Coordinamento AF dura in carica tre (3) anni, viene rinnovato assieme al CDN e i suoi componenti sono rinominabili.

19.3. –  Il Coordinamento AF nomina al suo interno un Coordinatore e un Segretario alla prima riunione di insediamento. .

19.4. – Il Coordinamento della AF predispone il programma annuale di formazione  nel campo dell’ingegneria naturalistica dell’AIPIN, predispone il bando periodico per i soci esperti docenti di ingegneria naturalistica; stabilisce i criteri minimi per la concessione dei patrocini; organizza e/o valuta proposte di corsi di aggiornamento per i soci anche al fine del mantenimento del titolo di socio esperto, si occupa dell’eventuale richiesta dei crediti formativi. La AF ha un proprio capitolo di spesa nell’ambito del bilancio annuale dell’AIPIN..

19.5. – Il  Coordinatore convoca e presiede il Coordinamento, firma gli atti della AF e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo Nazionale che ne ratifica i programmi annuali di attività.

14.6. – La AF può dotarsi di un proprio logo.

Art. 20. – AREA VERDE TECNICO

20.1. – E’ istituita l’Area Verde Tecnico  (AVT), con sede presso l’AIPIN, che si occupa del settore specifico del “Verde tecnico” cioè l’uso tecnico della vegetazione come inteso nel significato del termine tedesco “Vegetationstechnik”. Il verde tecnico fa parte degli ambiti di applicazione dell’Ingegneria Naturalistica. Vale il principio dell’uso prevalente di specie autoctone per ottenere il massimo livello di biodiversità possibile, compatibilmente con il mantenimento delle funzionalità tecniche. Sono riconosciuti i seguenti settori: campi sportivi, campi da golf, verde urbano, verde pensile, verde bioclimatico, verde verticale, piste da sci, barriere frangivento e antipolvere, terrapieni verdi naturali o armati antirumore, terre verdi rinforzate, verde stradale, siepi a tetto e a muro (potature finalizzate), vasche di prima pioggia in verde quali habitat umidi e a secco, fitodepurazione e fitodecontaminazione, copertura discariche, verde logistico (parcheggi fondo verde, aree industriali), verde infrastrutturale in genere.

20.2. – Possono partecipare alle attività dell’AVT tutti i soci AIPIN su semplice richiesta degli interessati.

20.3. – Il Coordinamento dell’AVT è formato dalla Giunta esecutiva dell’AIPIN e massimo sei (6) soci nominati dall’Assemblea generale scelti tra i soci AIPIN.

Il Coordinamento AVT dura in carica tre (3) anni, viene rinnovato assieme al CDN e i suoi componenti sono rinominabili.

20.4. – Il Coordinamento AVT nomina al suo interno un Coordinatore e un Segretario alla prima riunione di insediamento.

20.5. – Il Coordinamento della AVT predispone il programma annuale di attività e relativo capitolo di spesa,  organizza corsi, workshop, convegni specifici sul Verde Tecnico, stabilisce i criteri minimi per la concessione dei patrocini sulla materia.

20.6. – Possono partecipare a titolo consultivo ai lavori dell’AVT su invito anche non soci AIPIN

20.7. – Il  Coordinatore convoca e presiede il Coordinamento, firma gli atti della AVT e risponde dell’operato della AVT al Consiglio Direttivo Nazionale che ne ratifica i programmi annuali di attività.

20.8. – La AVT può dotarsi di un proprio logo.

Art. 21. – GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

21.1. – L’anno finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

21.2. – Tutti i soci, effettivi, aderenti ed enti, sono tenuti a corrispondere alla Sede centrale una quota associativa, stabilita anno per anno, dall’Assemblea annuale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

21.3. – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale.

21.4. – Le entrate sono costituite: dalle rendite patrimoniali; dalle quote versate annualmente dai soci; dai rimborsi versati dai soci per le attività sociali straordinarie svolte dall’Associazione e ad essi riservate quali organizzazioni di congressi, escursioni, corsi di formazione e pubblicazioni relative; dai finanziamenti pubblici e privati dei programmi di ricerca; dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore dell’Associazione  o ad essa spettanti e non destinati a capitale.

21.5. – È vietata la distribuzione, diretta ed indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitali in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. L’eventuale attivo risultante dalla liquidazione dell’Associazione dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Art. 22. – SEZIONI

22.1. – Nelle regioni dove esistano almeno sette (7) soci effettivi dell’Associazione,  possono essere costituite Sezioni regionali delle quali fanno parte i soci effettivi ed aderenti risiedenti o che abbiano il domicilio fiscale nell’ambito territoriale della Sezione ed i soci enti che hanno sede nel medesimo ambito.

22.2. – Qualora in qualche regione non sia possibile la costituzione di una Sezione per insufficienza di numero di soci effettivi, si può dare luogo all’aggregazione della regione alla Sezione più vicina, che assume di conseguenza la denominazione di Sezione Interregionale.

22.3. – L’aggregazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione e può cessare appena il numero dei soci effettivi renda possibile nella regione o nelle regioni aggregate la costituzione di una Sezione autonoma. Può altresì essere costituita una sezione interregionale su richiesta di due o più sezioni esistenti. L’aggregazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione.

22.4. – Nelle province di Trento e Bolzano qualora esistano sette (7) soci effettivi dell’Associazione possono essere costituite le rispettive Sezioni provinciali delle quali fanno parte tutti i soci effettivi ed aderenti residenti o che abbiano il domicilio fiscale nella provincia ed i soci enti che hanno sede nella provincia.

22.5. – La Sezione, nel suo ambito territoriale, provvede all’attuazione degli scopi fissati all’articolo 2 del presente Statuto ed è retta da apposito Regolamento da essa stessa deliberato. Il Regolamento non dovrà essere in contrasto con il presente Statuto ed è soggetto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione.

22.6. – Le entrate delle Sezioni sono costituite:

  1. a) da parte delle quote associative versate dai soci determinata anno per anno dall’Assemblea dei Soci;
  2. b) dai lasciti, donazioni, beni ad esse Sezioni specificatamente destinati, previa autorizzazione caso per caso, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione;
  3. c) dai supplementi delle quote associative eventualmente previste dai Regolamenti delle singole Sezioni o comunque deliberati dalle Sezioni;
  4. d) dai redditi dei beni patrimoniali in consegna alla Sezione stessa;
  5. e) da contributi forniti a vario titolo da Enti pubblici e privati

22.7. – I contributi versati da Enti a carattere nazionale sono devoluti integralmente alla Sede centrale dell’Associazione se non diversamente disposto dall’Ente stesso.

22.8. – Per gravi e giustificati motivi, o per accertata mancata attività per almeno due anni e dopo un richiamo da parte del Presidente al Presidente di Sezione il Consiglio Direttivo Nazionale delibera il commissariamento delle Sezioni. In caso di particolare gravità di condizioni o fatti accertati in una delle Sezioni il Consiglio Direttivo Nazionale può proporre all’Assemblea Generale dell’Associazione lo scioglimento della Sezione.

22.9. – In attesa di raggiungere il numero minimo per l’istituzione di una Sezione regionale o Provinciale potrà essere costituito un gruppo promotore (con modalità stabilite dal Regolamento).

Art. 23. – DURATA SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE 

23.1. – La durata dell’Associazione è illimitata.

23.2. – In caso di estinzione e di scioglimento dell’Associazione i beni della stessa verranno devoluti ad altra Associazione od ente, nazionali o internazionali, scelti dall’Assemblea Generale, che abbiano fini analoghi a quelli dell’A.I.P.I.N..

23.3. – In caso di estinzione e di scioglimento di una Sezione i beni della stessa vengono attribuiti ad  altra Sezione o alla Sede centrale dalla Assemblea Generale dell’Associazione con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 24. – NORMA DI RINVIO

24.1. – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano si applicano le disposizioni del Codice Civile