Regolamento nazionale

REGOLAMENTO Assemblea 12.10.20 

Art. 1.  SOCI

1.1. Le persone e gli enti  che ne condividano lo Statuto, sono ammessi in qualità di soci a far parte dell’A.I.P.I.N.- E.F.I.B.(nel seguito riportato in sintesi A.I.P.I.N.), nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto, assumendone le qualifiche ivi previste.

1.2. Le modalità di iscrizione all’Associazione sono quelle fissate nei commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’art. 3 dello Statuto. La domanda di ammissione alla Associazione deve essere inoltrata alla sezione competente territorialmente o, in sua assenza, alla sede nazionale.

1.3.  Per assumere la qualifica di socio aderente i richiedenti devono essere in possesso di laurea o diploma in materie afferenti, o aver svolto attività professionale in materie attinenti la rinaturalizzazione e l’ingegneria naturalistica da almeno un anno; avanzare richiesta alla sezione competente territorialmente o, in sua assenza, alla sede nazionale allegando curriculum finalizzato alla verifica dei requisiti fissati all’art. 3.2. dello Statuto nonché del possesso di titoli tra i seguenti:

 1) aver partecipato a convegni di ingegneria naturalistica;

 2) aver partecipato a corsi di ingegneria naturalistica;

3) aver partecipato ad escursioni tecniche di ingegneria naturalistica;

4) altri titoli valutabili.

 1.4. Per assumere la qualifica di socio effettivo i richiedenti devono avanzare richiesta alla Sezione competente territorialmente o, in sua assenza, alla sede nazionale, allegando curriculum finalizzato alla verifica dei requisiti fissati all’art. 3.4. dello Statuto nonchè del possesso di titoli tra i seguenti (meglio specificati da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 19.5.95):

 1)  aver partecipato a convegni di ingegneria naturalistica;

2) aver promosso attraverso scritti, anche non didattici, o tecnici l’ingegneria naturalistica;

3) aver partecipato a corsi di ingegneria naturalistica;

4)  aver partecipato ad escursioni tecniche di ingegneria naturalistica;

5)  aver organizzato convegni corsi o cantieri di ingegneria naturalistica;

6)  aver fatto pubblicazioni tecniche inerenti l’ingegneria naturalistica;

7)  aver partecipato a cantieri didattici di ingegneria naturalistica;

8)  essere stato docente a corsi o cantieri didattici di ingegneria naturalistica;

9)  aver progettato opere di rinaturalizzazione e ingegneria naturalistica;

10) aver effettuato direzione lavori per opere di rinaturalizzazione e ingegneria naturalistica;

11) aver effettuato collaudi inerenti opere di ingegneria naturalistica;

12) aver effettuato ricerca inerente all’ingegneria naturalistica

1.5. L’Associazione predispone annualmente il repertorio dei soci distinto nelle varie categorie previste. I soci hanno diritto a consultare e/o richiedere tale repertorio

1.6.  Tutti i soci hanno diritto a comparire nel repertorio di cui al comma precedente come appresso specificato:

  1. a) i soci aderenti ed effettivi con il proprio nome e cognome, qualifica professionale, indirizzo/i. I soci possono appoggiarsi all’indirizzo dell’ente di appartenenza solamente se ente pubblico e/o di diritto pubblico e/o studio professionale; è escluso come indirizzo di appoggio quello di società di ingegneria e di progettazione, ditte commerciali, imprese, enti privati in genere. Non è ammessa la divulgazione dei numeri di telefono se non su espressa autorizzazione dei singoli soci;
  2. b) i soci enti con la propria denominazione e/o ragione sociale ed il proprio indirizzo/i. Nel caso che l’ente abbia dei distaccamenti e/o filiali, questi per poter comparire nel repertorio devono essere iscritti all’Associazione.

1.7.  I soci per esercitare il diritto di voto, partecipare alle attività, essere messi al corrente di attività e/o pubblicazioni, ricevere materiali di qualsiasi tipo, ottenere abbonamenti con sconti o gratuiti devono essere in regola con il versamento della quota sociale annuale che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

1.8.  Qualora il socio moroso, sollecitato per iscritto, non effettui il versamento della quota sociale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di morosità, verrà considerato automaticamente decaduto e perderà ogni diritto. La declaratoria di decadenza è assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

1.9. Per la reintegrazione al titolo di socio, lo stesso deve versare le annualità arretrate, senza con ciò aver diritto a ricevere i materiali pregressi.

1.10. Trascorsi tre anni dalla morosità l’ex socio può far richiesta di nuova iscrizione, senza versamento delle quote arretrate. In questo caso si applicano le norme del presente articolo, nonchè quelle dello Statuto qui richiamate fatto salvo l’obbligo di sottoporre al parere del Consiglio Direttivo Nazionale anche le richieste di reiscrizione con la qualifica di socio aderente.

1.11. Il socio effettivo che si trova nella condizione di morosità di cui al comma precedente può essere reiscritto solo quale socio aderente.

1.12. I soci cessano di appartenere all’Associazione:

  1. a) per dimissioni volontarie comunicate con lettera raccomandata da inviare alla Sede nazionale ed alla Sezione competente territorialmente se costituita;
  2. b) per decadenza a causa di morosità come previsto al precedente comma 7;
  3. c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, oppure in caso di violazione delle norme dello Statuto e del Codice Deontologico.

1.13. La declaratoria di decadenza e di espulsione può essere proposta al Consiglio Direttivo Nazionale, sia dal Consiglio Direttivo Sezionale competente territorialmente, sia dal Collegio dei Probiviri.

1.14. La delibera di espulsione deve essere assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri. Tale delibera deve essere ratificata dalla Assemblea Generale nazionale.

1.15. I soci aderenti ed effettivi se espulsi non possono essere riproposti. Il socio ente espulso può essere riproposto, su richiesta motivata dello stesso, per una sola volta, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 2. QUOTE ASSOCIATIVE 

2.1. Ogni anno l’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, determina l’ammontare delle quote associative.

2.2.  Le quote associative per i soci enti possono essere differenziate e devono essere diverse da quelle dei soci aderenti ed effettivi.

2.3. Tutte le quote sociali sono riscosse dalla sede centrale ed inviate alle Sezioni, ove esistono, per la parte di loro competenza, con scadenza trimestrale.

Art. 3.  SEDE

3.1. La sede centrale dell’Associazione come delle Sezioni può essere ubicata all’indirizzo di un socio persona fisica o presso il suo studio professionale, cooperativa di professionisti, ente pubblico.

 3.2. Le sedi dell’Associazione, sia quella centrale che delle Sezioni, non possono essere ubicate presso ditte commerciali, imprese, società di progettazione e di ingegneria.

Art. 4.  ASSEMBLEA GENERALE 

4.1. L’Assemblea Generale deve essere convocata con le modalità previste dallo Statuto.

4.2. Ciascun socio, sia effettivo che aderente, in regola con le quote associative, nazionali e di Sezione, ha diritto ad un voto.

4.3. Ciascun socio ente, in regola con le quote associative, nazionali e di sezione, ha diritto ad avere una persona iscritta con diritto di voto.

4.4. Tutti i soci hanno la possibilità di farsi rappresentare per delega scritta, ma ciascun socio non può avere più di tre deleghe, che devono essere consegnate al Segretario dell’Assemblea prima dell’inizio della stessa. Le deleghe per essere valide devono essere rilasciate da soci in regola con le quote associative nazionali e di sezione.

4.5. In attuazione dell’art. 5.3. dello Statuto l’Assemblea può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, specifici bandi per la istituzione di elenchi di:

a1) esperti in materia di Ingegneria Naturalistica;

a2) docenti esperti in materia di Ingegneria Naturalistica;

  1. b) ditte qualificate nella esecuzione di lavori di Ingegneria Naturalistica e nella produzione di materiale vivaistico e nella commercializzazione di prodotti da impiegare in opere di IN.

4.6. Per accedere agli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente è necessaria la qualifica di socio effettivo; per accedere agli elenchi di cui alla lettera b) del comma precedente è necessaria la qualifica di socio ente.

4.7. I bandi di cui al precedente comma 4.5.devono prevedere il possesso dei requisiti soggettivi dei partecipanti, i criteri di valutazione dei titoli e degli esami da adottarsi per l’accesso ai diversi elenchi, il numero dei componenti della commissione o delle commissioni di esame. I titoli e i requisiti vanno valutati tra i seguenti come elencati per categoria:

 a1) per gli esperti: aver progettato esecutivamente opere di rinaturalizzazione e   Ingegneria Naturalistica; aver effettuato  conduzione di cantieri o direzione lavori per opere di rinaturalizzazione e Ingegneria Naturalistica;

 essere stato docente o coordinatore tecnico di corsi o cantieri didattici di Ingegneria Naturalistica;

 aver partecipato ad escursioni tecniche guidate e corsi di formazione professionale in Ingegneria Naturalistica;

 aver partecipato a cantieri didattici di Ingegneria Naturalistica;

 aver prodotto pubblicazioni tecniche, presentato relazioni a congressi inerenti l’Ingegneria Naturalistica;

 altri titoli.

 a2) per i docenti esperti:

 essere stato docente di Ingegneria Naturalistica;

 aver organizzato corsi di Ingegneria Naturalistica;

 essere stato tutor e/o coordinatore tecnico a corsi di Ingegneria Naturalistica;  aver partecipato a cantieri didattici;

 aver organizzato cantieri didattici e/o escursioni tecniche guidate b) per le ditte qualificate:

 aver prodotto progetti esecutivi o assistenza tecnica alla progettazione, di supporto alla realizzazione e/o commercializzazione, di interventi di Ingegneria Naturalistica;

 aver realizzato o fornito consulenza tecnica o assistenza alla direzione lavori per realizzare interventi di Ingegneria Naturalistica;

 aver partecipato a corsi di formazione professionale, escursioni tecniche guidate, cantieri didattici in Ingegneria Naturalistica;

 aver prodotto materiale vivo da propagazione di specie autoctone con certificazione d’origine;

 essere titolari di brevetti di materiali o tecniche relative all’Ingegneria Naturalistica;

 aver prodotto pubblicazioni o relazioni tecniche presentate a congressi sul tema;

 commercializzare materiali e tecnologie relativi all’Ingegneria Naturalistica;

 altri titoli.

4.8. Le commissioni di esame di cui al comma precedente sono nominate dall’Assemblea Generale Nazionale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, scegliendone i componenti tra soci iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 4.5..

4.9. L’approvazione dei risultati concorsuali deliberati dalle commissioni di cui al precedente comma è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che la assume a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Contro di essa non è ammesso appello.

4.10. In sede di prima applicazione della disposizione prevista nel precedente comma 4.7., i componenti delle commissioni di cui al precedente comma 4.8. sono scelti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, tra i soci effettivi di riconosciuta competenza in Ingegneria Naturalistica. I componenti delle commissioni così costituite fanno parte di diritto dell’elenco degli esperti di cui al punto a) del precedente comma 4.5.

4.11. Gli elenchi corredati di nominativo, qualifica professionale ed indirizzo, potranno essere ceduti integralmente a chiunque ne faccia esplicita richiesta comprese le amministrazioni pubbliche. Tali elenchi non saranno in nessun modo vincolanti per i richiedenti.

4.12. L’Assemblea può costituire uno speciale comitato tecnico per la formulazione di un codice deontologico cui devono attenersi gli iscritti agli elenchi di esperti e ditte qualificate di cui ai commi precedenti, nonchè di norme circa i motivi di decadenza dagli stessi elenchi. Tali norme ed il codice deontologico e le modalità della loro applicazione devono essere approvati dalla Assemblea generale ordinaria.

 Art. 5. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

5.1. L’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale si svolge sulla base di una lista di candidature proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente, sentite le Sezioni ed eventuali gruppi di almeno 30 soci che non abbiano al loro interno candidati.

 5.2. Le proposte delle Sezioni e di eventuali gruppi di almeno 30 soci che non abbiano al loro interno candidati, devono pervenire al Presidente entro il termine di 60 giorni prima della data di convocazione della Assemblea ordinaria.

5.3. La lista di cui al precedente comma 1, eventualmente corredata di brevi programmi, deve essere comunicata ai soci con circolare informativa almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria. Tale lista costituisce scheda di votazione.

5.4. La lista, così come proposta o con variazioni nominative volute dal socio votante, purchè nel rispetto dei commi 1 e 2 dell’art. 6. dello Statuto, può essere votata da ciascun socio direttamente all’Assemblea ordinaria, oppure essere recapitata direttamente all’Assemblea ordinaria, oppure essere inviata per posta in modo tale che pervenga alla sede centrale dell’Associazione entro il termine di giorni sette (7) antecedenti alla data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria. La scheda di votazione inviata a) per posta elettronica PEC, avente per oggetto ELEZIONI AIPIN con scheda compilata come file allegato pdf e con l’opzione “Ricevuta completa” attivata dal votante; le mail verranno prese in carico dalla Commissione elettorale in sede di Assemblea ed in sede di votazione verrà emessa la mail di ricezione; b) recapitata all’Assemblea. La scheda è valida se sia possibile controllare che il votante abbia diritto al voto ed il voto rimanga segreto.

5.5. E’ facoltà del candidato alla elezione nel Consiglio Direttivo Nazionale esporre all’Assemblea il suo programma.

5.6. Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale non sono ammesse deleghe.

5.7. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di Consiglieri previsti dallo Statuto, nel rispetto delle specifiche norme dei commi 1 e 2 dell’art. 6. dello Statuto. In caso di parità prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.

5.8. I soci enti, al solo fine dell’elezione nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale, si distinguono in enti pubblici e privati.

5.9.  Il Consiglio Direttivo Nazionale decide annualmente, sentito il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ed in base alla disponibilità finanziarie, i rimborsi spese per i viaggi e per altre attività per i membri del Consiglio stesso, per l’attività del Presidente, della Giunta Esecutiva ed, in casi particolari, per i soci.

5.10. Il consigliere assente ingiustificato per 3 volte alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale decade automaticamente e viene sostituito dal primo dei non eletti.

 

Art. 6.  PRESIDENTE

 6.1. Il Presidente in carica alla scadenza del mandato, se componente del nuovo Consiglio Direttivo, può essere confermato nei trienni successivi

6.2. La norma di cui al precedente comma si applica anche ai Vicepresidenti.

6.3. E’ facoltà del Presidente farsi rappresentare dai Vicepresidenti ed in casi di particolare urgenza anche da altri soci effettivi.

Art. 7. TESORIERE 

7.1. Il Tesoriere firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato tutti gli atti amministrativi.

7.2. Il Tesoriere ha facoltà di avere la firma, anche disgiunta sui conti correnti bancari e postali dell’Associazione.

Art. 8. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

8.1. L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti si svolge con le modalità fissate nel precedente art. 5., commi 1, 2, 3 e 4, nel rispetto delle norme sulla composizione del Collegio previste dall’art. 10. dello Statuto.

8.2. Per l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non sono ammesse deleghe.

8.3. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di revisori effettivi e supplenti previsti dall’art. 10. dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.

Art. 9. COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

9.1. Possono essere eletti Probiviri i soci effettivi che abbiano i seguenti requisiti:

  1. a) anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno 4 anni;
  2. b) conoscenza delle principali norme del Codice Civile e fiscali riguardanti le associazioni.

9.2. L’elezione del Collegio dei Probiviri si svolge con le modalità fissate nel precedente art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, nel rispetto delle norme sulla sua composizione di cui all’art. 11 dello Statuto ed al precedente primo comma.

9.3. Per l’elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri non sono ammesse deleghe.

9.4. Risultano eletti i candidati con il maggior numeri di voti nominali sino al numero massimo di Probiviri previsti dall’art. 11. dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggiore anzianità di iscrizione.

9.5. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire le parti in causa, di richiedere documentazione, di disporre indagini e supplementi di indagini.

9.6. E’ facoltà del socio ricorrente e/o chiamato in causa farsi assistere da un socio effettivo.

Art. 10. SEZIONI 

10.1. La costituzione di Sezioni Regionali, interregionali e provinciali è disciplinata dall’art. 22. dello Statuto. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10.2. La richiesta di costituzione della Sezione deve essere avanzata al Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscritta da almeno sette (7) soci di cui almeno tre (3) effettivi per le Sezioni Regionali o Interregionali e per le Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano.

10.3. La formale costituzione delle Sezioni avviene per atto redatto da notaio o per verbale di costituzione registrato presso l’Ufficio del Registro territorialmente competente. Nel caso delle Sezioni Interregionali, avvenendo l’aggregazione  temporanea dei singoli soci della sezione aggregata, non occorre un nuovo atto notarile.

10.4. Le Sezioni sono tenute al rispetto dello Statuto e del Regolamento nazionali e di ciò deve farsi espressa menzione nell’atto costitutivo. Debbono dotarsi di Regolamento proprio, non in contrasto con quello Nazionale e con lo Statuto. Il Regolamento di Sezione, soggetto a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere allegato all’atto costitutivo della stessa e deve prevedere l’obbligo di ogni socio a far parte della Sezione competente territorialmente.

10.5. E’ obbligo delle Sezioni avere bilancio proprio ed essere titolari di codice fiscale, da richiedere alle autorità competenti, diverso da quello dell’Associazione nazionale.

10.6. Sono organi della Sezione:

 l’Assemblea dei soci;

 il Consiglio Direttivo, composto da almeno 3 membri e non più di 7, di cui almeno 3 scelti tra i soci effettivi;  i soci effettivi ed aderenti chiamati a far parte del Consiglio Direttivo Sezionale, con riferimento ai rispettivi Ordini e/o Collegi e/o Associazioni professionali, debbono avere qualifiche professionali diverse, con un massimo di due (2) aventi la stessa qualifica.

 il Presidente;

 i Revisori dei conti in numero di due.

10.7. Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente di Sezione è scelto tra i componenti soci effettivi.

10.8. Il Consiglio Direttivo di Sezione può restare in carica non meno di due e non più di tre anni. Il periodo per il quale resta in carica è stabilito dal Regolamento di Sezione.

10.9. Le Sezioni hanno diritto a ricevere una percentuale delle quote associative. Spetta all’Assemblea su proposta del CDN la determinazione della percentuale stessa. Le quote associative di soci enti a carattere nazionale sono destinate alla sede centrale della Associazione.

10.10. E’ fatto obbligo alle Sezioni di trasmettere copia degli atti e documenti da esse redatti, delle convocazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo di Sezione alla sede nazionale ed alle Sezioni già costituite.

10.11. E’ facoltà delle Sezioni predisporre per i propri soci servizi particolari, abbonamenti o quant’altro il Consiglio Direttivo e/o l’Assemblea di Sezione ritenesse opportuno.

10.12. In caso di organizzazione di attività didattiche, corsi, seminari e cantieri didattici, è facoltà della Sezione dare precedenza nell’iscrizione ai soci della Sezione medesima, ma è altresì fatto obbligo comunicare l’indizione di tali attività e le relative modalità di svolgimento alla sede centrale dell’Associazione ed alle altre Sezioni, precisando il numero massimo di soci non iscritti alla Sezione organizzatrice che possono essere ammessi alla specifica attività.

10.13. Per la sola Sezione Provinciale di Bolzano-Alto Adige / Bozen-Südtirol è ammesso l’uso equiparato della lingua tedesca.

10.14. In attesa di raggiungere il numero minimo per l’istituzione di una Sezione Regionale o Provinciale potrà essere costituito un gruppo promotore per l’istituzione della sezione su richiesta di almeno 10 soci con la sola finalità di promuovere le attività in funzione del raggiungimento delle qualifiche minime per l’istituzione della sezione stessa.  Il responsabile del gruppo sarà nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su una terna di nomi proposti dal gruppo e la sua carica dura fino alla costituzione ufficiale della sezione salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale per mancata attività per almeno due anni o per motivi di particolare gravità e dopo 1 richiamo da parte del Presidente.

Per tutte le operazioni organizzative e finanziarie il gruppo farà riferimento alla sede nazionale.

 

Art. 11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

 11.1. Modifiche al presente Regolamento possono essere introdotte dall’Assemblea straordinaria da convocarsi secondo quanto previsto dall’art. 5. dello Statuto. Le relative deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti non computando gli astenuti.

11.2. Le modifiche al regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, da Consigli Direttivi di Sezioni che rappresentino almeno un quarto di tutti i soci dell’Associazione, ovvero da almeno un terzo dei soci dell’Associazione. Tali modifiche, se non proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, vanno votate dallo stesso prima dello svolgimento dell’Assemblea.