Codice deontologico

 

Premessa

Il termine Ingegneria Naturalistica viene inteso come equivalente del tedesco “Ingenieurbiologie”. Per ingegneria naturalistica si intende la disciplina tecnico-naturalistica che utilizza:

  • tecniche di rinaturalizzazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o comunità vegetali e/o animali
  • le piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento con altri materiali
  • materiali, anche solo inerti, infrastrutture ed altri provvedimenti volti a fornire condizioni favorevoli alla vita di specie animali

Vengono impiegati i termini: “ingegneria” in quanto si utilizzano dati tecnici e scientifici a fini costruttivi, di consolidamento ed antierosivi; “naturalistica” in quanto tali funzioni sono legate ad organismi viventi, in prevalenza piante di specie autoctone [1], con finalità di ricostruzione di ecosistemi tendenti al naturale ed all’aumento della biodiversità.

Principi generali

Art. 1 Il Codice Deontologico dell’AIPIN (di seguito denominato Codice) ha lo scopo di precisare secondo un modello etico di comportamento comune i diritti e i doveri dei soci AIPIN nell’esercizio della loro attività professionale nel campo dell’ingegneria naturalistica

Art. 2 Sono tenuti all’osservanza del presente Codice, ivi compresa la premessa, tutti i soci AIPIN nell’attività professionale, sia tecnica che didattica, che culturale. L’accettazione del Codice è condizione per l’appartenenza all’Associazione

Art. 3 Il socio è tenuto ad osservare tutti i provvedimenti generali e particolari approvati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo

Principi di base

Art. 4 Il socio AIPIN si adopera in tutte le sedi e in particolare in quella progettuale per la priorità delle finalità naturalistiche degli interventi. L’impiego di tecnologia e materiali non naturali è possibile nei casi di necessità strutturale e/o funzionale normalmente in abbinamento con materiale vivente. Deve comunque essere adottata la tecnologia meno complessa a pari risultato, considerando anche l’ipotesi del non intervento

Art.5 Il socio AIPIN deve agire sempre con integrità scientifica, diligenza e onestà riconoscendo nella caratterizzazione interdisciplinare dell’I.N. i limiti della propria competenza professionale, ricorrendo all’altrui competenza nelle attività professionali che la richiedano. In tali casi deve risultare chiaramente l’apporto di ciascuno

Art. 6 Le tecniche di I.N. riconosciute dall’AIPIN sono quelle elencate nelle “Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica”- Ministero dell’Ambiente – 2006; aggiunte e aggiornamenti vengono sottoposti e/o promossi dall’Area Tecnico-Scientifica dell’AIPIN e ratificati dal CDN

Uso dei titoli professionali e sociali

Art. 7 I soci AIPIN possono fregiarsi di tale titolo accompagnato dalla rispettiva qualifica (aderente, effettivo, ecc.)

Art. 8 Il professionista socio esperto AIPIN, che svolge attività in qualità di Esperto di Ingegneria Naturalistica e il socio ditta qualificata dovranno contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento agli estremi della L. 4/2013 (art. 1, comma 3) ed hanno l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione (art. 8, comma 2) accompagnato dal logo AIPIN.

Art. 9 L’uso dei titoli derivanti dalle cariche sociali (presidente, vicepresidente, segretario, ecc.) è ammesso:

  • all’interno dell’Associazione;
  • nei comunicati ufficiali dell’Associazione;
  • quando si rappresenta in veste ufficiale l’Associazione;
  • nel proprio curriculum vitae.

Art. 10 L’uso improprio dei titoli di cui ai precedenti articoli costituisce infrazione alle presenti norme e porta alle sanzioni disciplinari previste dallo statuto e alla decadenza dalla qualifica di socio.

Obblighi professionali

Art. 11 Il rapporto con il committente è di natura contrattuale e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo scienza, coscienza e diligenza. Il socio AIPIN deve instaurare un rapporto fiduciario con il committente eseguendo esattamente e diligentemente l’incarico conferitogli. Deve tutelare altresì gli interessi del committente nel miglior modo possibile, purchè questo non contrasti con quelli della collettività, dello stesso oggetto di intervento o con la sua professionalità, o il prestigio dell’Associazione

Art. 12 Nel caso in cui le soluzioni tecniche indicate dal committente e/o imposte da organi di controllo contrastino con le finalità dell’Ingegneria Naturalistica, il socio dovrà fare opera di sensibilizzazione presso il committente al fine di introdurre in toto o in parte tecniche di I.N.. Qualora ciò non sia possibile il socio, per l’opera in oggetto non potrà fregiarsi del titolo di appartenenza all’Associazione.

Nella scelta della tecnica di ingegneria naturalistica da proporre, va privilegiata quella più semplice e a dimensionamento minimo efficace a pari risultato funzionale

Art. 13 Il socio è tenuto al segreto professionale. in particolare non deve divulgare a terzi informazioni riguardanti il lavoro proprio e/o di altri soci senza autorizzazione degli interessati compresa la committenza

Art. 14 Il socio deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti denigratori nei confronti di un altro socio, in particolare quando ne prosegua opera iniziata ed interrotta

Art. 15 Il socio in caso di assunzione di un incarico già affidato ad altro socio AIPIN deve preventivamente accertarsi presso il collega che non sussistano ancora rapporti relativi a detto incarico

Art. 16 Il socio AIPIN non deve sottostare ad alcuna forma di pressione che possa condizionare la sua imparzialità, integrità o il suo giudizio professionale

Art. 17 Il socio AIPIN deve cercare di fornire il più alto livello professionale in ogni situazione o contingenza. Deve inoltre curare particolarmente il proprio aggiornamento professionale per garantire una elevata qualità nello svolgimento dell’incarico affidatogli.

Art. 18 Per le sue attività professionali nel campo della rinaturalizzazione e dell’I.N. il socio dovrà attenersi ai tariffari predisposti dall’associazione ove esistenti, che comunque non dovranno essere in contrasto a quelli dell’ordine e/o collegio professionale di appartenenza. L’inosservanza dei minimi e massimi stabiliti costituisce infrazione al Codice. La rinuncia totale o parziale al compenso è consentita in casi eccezionali e per comprovate motivazioni.

Sportello di riferimento per il cittadino consumatore

Art. 19 – Ai sensi dell’Art. 2, comma 4 della L. 4/13, viene istituito lo “Sportello di riferimento per il cittadino consumatore” (di seguito denominato Sportello) quale forma di garanzia a tutela dell’utente, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che l’AIPIN richiede agli iscritti.

Difesa dei membri

Art. 20 L’AIPIN si impegna a difendere e sostenere i soci oggetto di accuse ingiustificate sull’osservanza del presente Codice

Art. 21 L’AIPIN si impegna a difendere e sostenere i soci sottoposti a pressioni e/o condizionamenti da parte del committente e/o datore di lavoro con lo scopo di ostacolare il normale esercizio della sua professione

Art. 22 Qualora un socio ritenga di promuovere azioni legali contro un altro socio per motivi professionali nell’ambito dell’I.N. deve preventivamente informare il Collegio dei Probiviri e il CDN per esplorare la possibilità di dirimere in via pacifica la vertenza sulla base di quanto esposto dallo Statuto, dal Regolamento e dal presente Codice

Art. 23 Il presente Codice è costituito da una premessa e 23 articoli.


[1] Si intende che si può derogare all’uso esclusivo delle specie autoctone per singole specie “avventizie” cioè naturalizzate nel territorio italiano in varie epoche storiche quali: Nerium oleander, Robinia pseudacacia, Tamarix s.p., non si intende invece l’uso di specie esotiche introdotte nei circuiti commerciali quali: Vetiveria zizanoides, Mesembriantheum, ecc. per le quali esistono comunque specie derivabili dalla flora italiana con analoghe caratteristiche biotecniche.